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NASpI – Indennità Mensile di Disoccupazione

Cos’è la NASpI

La NASpI è un sussidio che lo Stato italiano riconosce ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Serve come sostegno al reddito per un periodo, mentre si è disoccupati.


Cosa cambia nel 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, articolo 1, comma 171) sono state introdotte alcune modifiche/importanti novità riguardo ai requisiti per ottenere la NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano dal 1° gennaio 2025.

In particolare:

  • Se nei 12 mesi precedenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro (per cui si richiede la NASpI), il lavoratore aveva interrotto un contratto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, allora serve checi sia un periodo di almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra l’evento volontario (dimissioni o risoluzione consensuale) e l’evento involontario (la perdita del lavoro per cui si chiede la NASpI) per avere diritto alla prestazione.
  • Eccezioni: non si applica questo nuovo requisito nelle seguenti situazioni:
    • dimissioni per giusta causa;
    • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
    • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cioè certe conciliazioni/procedure protette).
  • Il nuovo requisito non sostituisce quello “storico”: cioè rimane valido il criterio che serve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione.

Requisiti generali (includendo le novità)

Per poter richiedere la NASpI, oggi servono:

  1. Stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, cessazione contrattuale, ecc.). Dimissioni volontarie non danno diritto, salvo le eccezioni di cui sopra.
  2. Avere un rapporto di lavoro subordinato che generi contribuzione versata all’INPS.
  3. Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Questo è il requisito base storico.
  4. Se c’è stata una cessazione volontaria (o risoluzione consensuale) da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la perdita involontaria dell’impiego, serve anche il requisito di 13 settimane di contribuzione tra questi due eventi.

Quanto si riceve e come si calcola

  • L’indennità si basa sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni.
  • Per la parte iniziale della retribuzione (fino a una certa soglia), si applica una percentuale (es. 75 %), oltre la soglia una percentuale ridotta (es. 25 %) fino al massimale. Per il 2025, il massimale mensile è stato aggiornato: la NASpI non può superare € 1.562,82 al mese.
  • Dopo un certo numero di mesi di fruizione, l’indennità si riduce del 3% al mese: dal quarto mese per la maggior parte; ma per chi ha più di 55 anni, il calo può scattare dopo otto mesi.

Quando è possibile fare domanda

  • La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

RequisitoPrima del 1° gennaio 2025Dal 1° gennaio 2025 (nuove regole)
Stato di disoccupazione involontariaServe per ottenere NASpI (licenziamento, scadenza contratto, etc.). Anche dimissioni per giusta causa, maternità/paternità, risoluzione consensuale in casi particolari. Resta il requisito. Viene rafforzato nei casi in cui si è stati assunti dopo dimissioni volontarie/risoluzione consensuale.
Contribuzione minimaAlmeno 13 settimane nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Restano le 13 settimane, ma con un nuovo requisito aggiuntivo se nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro si è avuto un rapporto a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. In quel caso, le 13 settimane devono essere maturate nel periodo compreso dal termine di quel rapporto fino alla perdita involontaria.
Eccezioni al nuovo requisitoNon esisteva questo vincolo aggiuntivo finché non si verificava il caso concreto.Se il lavoratore ha interrotto il contratto per:
• dimissioni per giusta causa;
• dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità;
• risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604) — in questi casi non si applica il nuovo requisito delle 13 settimane tra i due eventi.

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