Cos’è e come funziona il ticket licenziamento
Dal 2026 il contributo NASpI (cd. ticket licenziamento) sale fino a 1.949,19 euro per i rapporti superiori a tre anni. L’aggiornamento, come ogni anno, avviene in base alla variazione dell’indice ISTAT e ai nuovi massimali comunicati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Cos’è il ticket licenziamento
Il ticket licenziamento è il contributo che i datori di lavoro privati devono versare in caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato che dia al lavoratore il diritto teorico alla NASpI, anche se poi l’indennità non viene effettivamente percepita.
Introdotto dalla Legge Fornero, il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità aziendale, fino a un massimo di tre anni.
Per il 2026:
- Massimale NASpI: 1.584,70 €
- 41% del massimale: 649,73 € per ogni anno di lavoro
- 54,14 € per ogni mese di anzianità
- Importo massimo: 1.949,19 € (per anzianità pari o superiore a 36 mesi)
Si tratta di un importo indipendente dalla retribuzione e dall’orario di lavoro (part-time o full-time). Per rapporti inferiori all’anno il calcolo è mensile; la mensilità si considera intera se il rapporto è durato almeno 15 giorni nel mese.
Come si calcola l’anzianità utile
Ai fini del ceoTicket licenziamento:
- I mesi intermedi si considerano per intero, a prescindere dai giorni lavorati.
- Non si computano i periodi di aspettativa non retribuita e alcuni congedi specifici.
- Sono utili anche eventuali precedenti contratti a termine con lo stesso datore, se è stato recuperato il contributo addizionale previsto dalla legge.
Quando è dovuto il contributo NASpI
In generale, il ticket è dovuto ogni volta che la cessazione può generare il diritto alla NASpI, indipendentemente dalla sua fruizione.
È dovuto in caso di:
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Licenziamento per giusta causa
- Recesso durante o al termine del periodo di prova
- Recesso al termine dell’apprendistato
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità
- Risoluzione consensuale in sede protetta (in specifici casi previsti dalla legge)
- Rifiuto di trasferimento oltre 50 km o non raggiungibile in 80 minuti
È inoltre dovuto nei casi previsti dal contratto di espansione con accompagnamento alla pensione.
Non è dovuto in caso di:
- Dimissioni volontarie
- Assenza ingiustificata prolungata (equiparata a dimissioni di fatto dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203 – Collegato Lavoro)
- Cambio appalto con clausola sociale e continuità occupazionale
- Chiusura cantiere nel settore edile
Licenziamenti collettivi: contributo triplicato
Nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo può essere moltiplicato per tre.
Per i datori soggetti alla CIGS, la percentuale di calcolo sale all’82% del massimale mensile, con ulteriore moltiplicazione nei casi previsti dalla normativa (Legge di Bilancio 2018 e successive modifiche).
Perché esiste il ticket licenziamento
Il contributo NASpI rappresenta uno dei canali di finanziamento dell’indennità di disoccupazione, insieme a:
- Contributo ordinario dell’1,31%
- Contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a termine (+0,50% a ogni rinnovo)