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NASpI 2026: contributo Ticket licenziamento aggiornato a € 1.948

Cos’è e come funziona il ticket licenziamento

Dal 2026 il contributo NASpI (cd. ticket licenziamento) sale fino a 1.949,19 euro per i rapporti superiori a tre anni. L’aggiornamento, come ogni anno, avviene in base alla variazione dell’indice ISTAT e ai nuovi massimali comunicati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Cos’è il ticket licenziamento

Il ticket licenziamento è il contributo che i datori di lavoro privati devono versare in caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato che dia al lavoratore il diritto teorico alla NASpI, anche se poi l’indennità non viene effettivamente percepita.

Introdotto dalla Legge Fornero, il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità aziendale, fino a un massimo di tre anni.

Per il 2026:

  • Massimale NASpI: 1.584,70 €
  • 41% del massimale: 649,73 € per ogni anno di lavoro
  • 54,14 € per ogni mese di anzianità
  • Importo massimo: 1.949,19 € (per anzianità pari o superiore a 36 mesi)

Si tratta di un importo indipendente dalla retribuzione e dall’orario di lavoro (part-time o full-time). Per rapporti inferiori all’anno il calcolo è mensile; la mensilità si considera intera se il rapporto è durato almeno 15 giorni nel mese.


Come si calcola l’anzianità utile

Ai fini del ceoTicket licenziamento:

  • I mesi intermedi si considerano per intero, a prescindere dai giorni lavorati.
  • Non si computano i periodi di aspettativa non retribuita e alcuni congedi specifici.
  • Sono utili anche eventuali precedenti contratti a termine con lo stesso datore, se è stato recuperato il contributo addizionale previsto dalla legge.

Quando è dovuto il contributo NASpI

In generale, il ticket è dovuto ogni volta che la cessazione può generare il diritto alla NASpI, indipendentemente dalla sua fruizione.

È dovuto in caso di:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
  • Licenziamento per giusta causa
  • Recesso durante o al termine del periodo di prova
  • Recesso al termine dell’apprendistato
  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità
  • Risoluzione consensuale in sede protetta (in specifici casi previsti dalla legge)
  • Rifiuto di trasferimento oltre 50 km o non raggiungibile in 80 minuti

È inoltre dovuto nei casi previsti dal contratto di espansione con accompagnamento alla pensione.

Non è dovuto in caso di:

  • Dimissioni volontarie
  • Assenza ingiustificata prolungata (equiparata a dimissioni di fatto dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203 – Collegato Lavoro)
  • Cambio appalto con clausola sociale e continuità occupazionale
  • Chiusura cantiere nel settore edile

Licenziamenti collettivi: contributo triplicato

Nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo può essere moltiplicato per tre.

Per i datori soggetti alla CIGS, la percentuale di calcolo sale all’82% del massimale mensile, con ulteriore moltiplicazione nei casi previsti dalla normativa (Legge di Bilancio 2018 e successive modifiche).


Perché esiste il ticket licenziamento

Il contributo NASpI rappresenta uno dei canali di finanziamento dell’indennità di disoccupazione, insieme a:

  • Contributo ordinario dell’1,31%
  • Contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a termine (+0,50% a ogni rinnovo)

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