Infortunio in itinere: cosa spetta al lavoratore e come tutelarsi
Un incidente stradale mentre ci si reca al lavoro può avere conseguenze importanti non soltanto sul piano personale e sanitario, ma anche su quello previdenziale.
È il caso, ad esempio, del lavoratore dipendente che subisce un incidente in auto durante il tragitto casa-lavoro e al quale l’INAIL riconosce l’infortunio in itinere, corrispondendo l’indennità per inabilità temporanea.
Ma cosa succede durante l’assenza dal lavoro? È possibile chiedere anche l’indennità di malattia INPS? E se dall’infortunio rimangono postumi permanenti, come viene risarcito il danno biologico? Infine, è possibile ottenere in futuro anche l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) dell’INPS?
Vediamo i principali aspetti da conoscere.
1. Infortunio in itinere: che cos’è?
L’infortunio in itinere è l’infortunio che si verifica durante il normale percorso che il lavoratore compie, in particolare, tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.
La tutela può riguardare anche altri spostamenti collegati all’attività lavorativa, secondo quanto previsto dalla normativa.
Perché l’evento possa essere riconosciuto come infortunio in itinere devono essere rispettate le condizioni previste dalla legge. In linea generale, il percorso deve essere quello normale e necessario, salvo deviazioni o interruzioni giustificate da specifiche esigenze o circostanze.
Nel caso in cui l’INAIL abbia già riconosciuto l’infortunio in itinere, il lavoratore viene quindi tutelato secondo la disciplina prevista per gli infortuni sul lavoro.
2. Si può percepire contemporaneamente la malattia INPS?
Quando l’assenza dal lavoro è dovuta all’infortunio riconosciuto dall’INAIL, la relativa tutela economica per l’inabilità temporanea è a carico dell’INAIL.
L’indennità giornaliera INAIL serve infatti a compensare la perdita di retribuzione conseguente alla temporanea impossibilità di svolgere l’attività lavorativa.
Di conseguenza, per lo stesso periodo e per il medesimo evento non si può ottenere una doppia indennizzazione, una da parte dell’INAIL e una da parte dell’INPS a titolo di malattia.
La malattia INPS è infatti una prestazione destinata a tutelare l’incapacità temporanea al lavoro dovuta a una condizione di malattia; nel caso di un infortunio sul lavoro già riconosciuto dall’INAIL, la specifica tutela economica dell’assenza è quella prevista dall’assicurazione INAIL.
In pratica: se il lavoratore è già coperto dall’indennità INAIL per l’infortunio in itinere, non deve trasformare lo stesso periodo in un’assenza per malattia INPS con l’obiettivo di ottenere una seconda prestazione economica.
Naturalmente, eventuali periodi di malattia diversi e successivi, non collegati all’infortunio, devono essere valutati separatamente.
3. Cosa succede se rimane un danno permanente?
Una volta terminata la fase di inabilità temporanea, l’attenzione si sposta sugli eventuali postumi permanenti.
Il cosiddetto danno biologico consiste nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona conseguente all’infortunio o alla malattia professionale. La valutazione viene effettuata in sede medico-legale sulla base delle tabelle previste dalla normativa INAIL.
È importante sottolineare che la percentuale indicata inizialmente dai medici curanti, ad esempio il 12%, il 15% o il 18%, non coincide necessariamente con la percentuale che verrà riconosciuta dall’INAIL.
La valutazione definitiva spetta infatti all’INAIL sulla base degli accertamenti medico-legali effettuati al momento opportuno.
Le principali soglie di indennizzo
La disciplina INAIL prevede:
- meno del 6%: non è previsto l’indennizzo INAIL per il danno biologico permanente;
- dal 6% al 15%: spetta un indennizzo in capitale, cioè una somma erogata una tantum;
- dal 16% in poi: spetta una rendita, che tiene conto sia della componente relativa al danno biologico sia, secondo le modalità previste dalla legge, delle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Questo significa che, nell’esempio prospettato, una valutazione definitiva INAIL del 12% porterebbe, in linea generale, a un indennizzo in capitale, mentre una valutazione del 18% potrebbe dare diritto alla rendita.
La differenza tra il 15% e il 16%, quindi, può avere conseguenze molto rilevanti sul tipo di prestazione riconosciuta.
4. Come viene determinato il danno biologico?
La percentuale non viene stabilita semplicemente sulla base della diagnosi o delle indicazioni contenute nei certificati medici.
L’INAIL effettua una specifica valutazione medico-legale considerando la menomazione residuata e gli aspetti previsti dalle proprie tabelle.
Per questo motivo, quando l’infortunio sta per essere definito, è importante raccogliere e conservare tutta la documentazione sanitaria:
- cartelle cliniche;
- referti degli esami diagnostici;
- radiografie, risonanze e altri accertamenti;
- certificati degli specialisti;
- verbali di pronto soccorso;
- documentazione relativa agli interventi chirurgici;
- certificazioni relative alla fisioterapia e alla riabilitazione.
Una corretta ricostruzione del quadro clinico può essere particolarmente importante quando si devono valutare postumi alla spalla, alla schiena, agli arti o ad altre parti del corpo che possono incidere concretamente sulle capacità funzionali del lavoratore.
5. E se in futuro si vuole chiedere l’Assegno Ordinario di Invalidità INPS?
L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una prestazione diversa rispetto all’indennizzo INAIL.
Per ottenere l’AOI non è sufficiente avere una determinata percentuale di “danno biologico” INAIL.
L’INPS valuta infatti se, a causa di infermità fisica o mentale, la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta a meno di un terzo.
Sono inoltre richiesti specifici requisiti contributivi: almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, pari a 260 settimane, dei quali almeno 3 anni, pari a 156 settimane, nel quinquennio precedente la domanda. Non è necessario cessare l’attività lavorativa per presentare la domanda.
Pertanto, una percentuale INAIL del 12%, ad esempio, non significa automaticamente avere diritto all’AOI; allo stesso modo, una rendita INAIL del 16% o superiore non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno INPS.
Si tratta di valutazioni diverse, effettuate secondo criteri e finalità differenti.
6. AOI e rendita INAIL: si possono percepire insieme?
Questo è uno degli aspetti più delicati.
La normativa prevede una specifica disciplina di incumulabilità quando l’Assegno Ordinario di Invalidità è riconosciuto dall’INPS in conseguenza dello stesso evento invalidante che ha dato origine alla rendita INAIL.
L’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 stabilisce infatti che gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità, quando liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL relativa allo stesso evento, fino a concorrenza della rendita stessa.
Di conseguenza, non è corretto affermare in modo generale che AOI e rendita INAIL siano sempre cumulabili oppure sempre incompatibili.
Occorre verificare, caso per caso:
- quale sia l’origine dell’invalidità riconosciuta dall’INPS;
- quale evento abbia determinato la rendita INAIL;
- se le due prestazioni si riferiscano allo stesso evento invalidante;
- quale sia l’importo delle prestazioni.
La verifica diventa quindi particolarmente importante prima di presentare la domanda di AOI.
7. Perché è importante farsi assistere nella fase finale dell’infortunio?
La chiusura dell’infortunio non dovrebbe essere considerata un semplice passaggio amministrativo.
Se sono rimasti postumi permanenti, è fondamentale verificare che la situazione clinica sia stata adeguatamente documentata e che la valutazione medico-legale tenga conto delle effettive conseguenze dell’infortunio.
Una particolare attenzione va prestata quando il lavoratore svolge un’attività manuale, come nel caso di un operaio metalmeccanico: una limitazione funzionale della spalla, del braccio o di un’altra articolazione può avere conseguenze concrete sulla possibilità di svolgere determinate mansioni.
Per questo può essere utile rivolgersi al CAF San Giovanni prima della definizione della pratica, così da verificare la documentazione disponibile e valutare, con le competenze necessarie, gli eventuali ulteriori diritti previdenziali.
In sintesi
Se hai subito un incidente mentre ti recavi al lavoro e l’INAIL ha riconosciuto l’infortunio in itinere:
✓ durante il periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall’INAIL, la tutela economica dell’assenza è quella prevista dall’INAIL e non si somma, per lo stesso periodo e evento, all’indennità di malattia INPS;
✓ se rimangono postumi permanenti, l’INAIL può riconoscere un indennizzo per il danno biologico;
✓ dal 6% al 15% è previsto, in linea generale, un indennizzo in capitale;
✓ dal 16% è prevista una rendita INAIL, secondo le modalità stabilite dalla normativa;
✓ l’eventuale AOI INPS richiede una propria valutazione sanitaria e specifici requisiti contributivi;
✓ AOI e rendita INAIL possono essere soggetti a regole di incumulabilità quando derivano dallo stesso evento invalidante: prima di presentare la domanda è quindi opportuno verificare la situazione individuale.
Hai subito un infortunio in itinere?
Non aspettare la chiusura della pratica per verificare i tuoi diritti.
Rivolgiti al CAF San Giovanni per una valutazione della tua posizione, della documentazione sanitaria e dei possibili benefici previdenziali spettanti.
Un controllo tempestivo può aiutarti a evitare errori e a presentare correttamente le eventuali domande nei confronti di INAIL e INPS.