Salta al contenuto principale

Caf San Giovanni Roma

Il lavoratore domestico irregolare ha diritto al TFR

Lavoro domestico in nero e TFR, il diritto può essere riconosciuto anche senza regolare assunzione

Con la sentenza n. 778 del 28 marzo 2026, il Tribunale di Firenze ha ribadito che il lavoratore domestico impiegato senza regolare assunzione conserva il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), purché venga accertata in giudizio l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di specie, una collaboratrice domestica aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro, sostenendo di avere prestato la propria attività senza alcuna regolarizzazione contrattuale e previdenziale. Nel ricorso aveva allegato di essersi occupata delle ordinarie incombenze della vita familiare e della pulizia dell’abitazione, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla datrice e svolgendo la prestazione per turni giornalieri di quattro-cinque ore. La ricorrente aveva inoltre lamentato il mancato godimento di ferie e permessi, il mancato pagamento della tredicesima mensilità, della retribuzione relativa al mese di agosto e del trattamento di fine rapporto.

La resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, è emerso un elemento pacifico tra le parti: la lavoratrice aveva effettivamente svolto attività domestica presso l’abitazione della resistente. Le risultanze istruttorie hanno però ridimensionato l’entità della prestazione rispetto a quanto prospettato dalla ricorrente, accertando uno svolgimento dell’attività per circa quattro ore settimanali, a fronte di un compenso di 10 euro l’ora.

Sulla base delle prove raccolte, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro e il conseguente diritto della lavoratrice al TFR, evidenziando che la mancata regolarizzazione del rapporto non incide sulla maturazione di tale diritto. Sono state invece respinte le ulteriori domande economiche, in quanto la ricorrente non è riuscita a dimostrare con sufficiente certezza l’effettivo orario di lavoro e gli ulteriori crediti rivendicati.

Nel merito, la motivazione ricostruisce correttamente il criterio distintivo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo , muovendo dall’art. 2094 c.c. e dal consolidato orientamento di legittimità. Il passaggio centrale è riportato in modo particolarmente chiaro: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”.

La pronuncia conferma il consolidato principio secondo cui l’irregolarità del rapporto di lavoro non può comportare la perdita delle tutele economiche fondamentali riconosciute dall’ordinamento. Una volta accertata la natura subordinata della prestazione, il diritto al TFR resta pienamente tutelato, mentre le ulteriori pretese retributive devono essere adeguatamente provate da chi le invoca.

Per ricevere assistenza o fissare un appuntamento, contattaci:

 Telefono: 388 796 2500
 Email: confdomestico@gmail.com
 Indirizzo: Via Taranto, 57/M – 00182 Roma

Il nostro Ufficio Vertenza Roma è a disposizione per offrirti supporto professionale, riservatezza e tutela completa

Link copiato negli appunti!