Se ti è stato negato il riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento, puoi proporre ricorso. In questa pagina vediamo quando è possibile impugnare il verbale, come procedere e perché può essere utile farsi assistere da un avvocato.
È sempre possibile ricorrere contro i verbali che riguardano:
- invalidità civile per adulti e minori;
- indennità di accompagnamento;
- handicap e legge 104/1992;
- riconoscimento di cecità, sordità, autismo e altre prestazioni assistenziali.
Come presentare il ricorso
Se la domanda di invalidità civile viene respinta, il ricorso deve essere presentato al Giudice del Lavoro entro 6 mesi dalla ricezione del verbale.
È possibile impugnare:
- verbali relativi al primo accertamento di invalidità civile;
- verbali riguardanti richieste di aggravamento;
- verbali emessi dopo visite di revisione.
Ricorso giudiziale contro il verbale della Commissione Medica
Entro 6 mesi dalla notifica del verbale negativo è possibile presentare ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., chiedendo l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (A.T.P.) presso il Tribunale competente.
Il termine è perentorio: una volta scaduto non sarà più possibile ricorrere, ma solo presentare una nuova domanda amministrativa.
L’A.T.P. prevede:
- la nomina, da parte del giudice, di un consulente tecnico d’ufficio (CTU);
- l’assistenza del medico legale dell’INPS nelle operazioni peritali;
- la possibilità, per il cittadino e per l’INPS, di nominare propri consulenti di parte.
Terminata la consulenza, il giudice fissa un termine (max 30 giorni) per eventuali contestazioni.
- Se non ci sono contestazioni, viene emesso un decreto di omologazione, definitivo e non impugnabile.
- Se una delle parti contesta, si apre un giudizio ordinario, che inizia con il deposito del ricorso introduttivo contenente i motivi della contestazione.
Quando è possibile il ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo è ammesso solo per provvedimenti che riguardano requisiti non sanitari, come:
- reddito;
- cittadinanza;
- residenza.
Ricorso per superamento dei 120 giorni
La normativa (art. 20 del D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009) prevede che l’INPS concluda il procedimento entro 120 giorni dalla domanda.
È possibile:
- sollecitare amministrativamente l’INPS per ottenere la convocazione a visita;
- ricorrere al giudice, ma solo dopo il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 7 della L. 533/1973.
Ricorso per malati oncologici non convocati a visita
Per i malati oncologici la legge (L. 80/2006, art. 6, c. 3-bis) prevede una procedura accelerata:
la visita deve essere fissata entro 15 giorni dalla domanda.
Se ciò non avviene, è possibile proporre ricorso.
Ricorso contro il diniego dell’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili che non possono muoversi autonomamente o che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Non spetta se l’invalidità deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La procedura prevede:
- certificato medico introduttivo del medico di base;
- presentazione online della domanda all’INPS;
- visita di accertamento presso sede INPS o, se necessario, a domicilio.
Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricorso al Tribunale del Lavoro entro 6 mesi. Anche in questo caso si procede tramite Accertamento Tecnico Preventivo con nomina di un CTU.
Le parti possono nominare consulenti tecnici di parte.
Se le conclusioni del CTU non vengono condivise, si può avviare una causa di merito.
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