
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie dal lavoro (art. 15, d.lgs. 22/2015).
A chi è rivolta
Si rivolge agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.
Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa (ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato).
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La DIS-COLL decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma entro i termini di legge.
La DIS-COLL:
- è corrisposta ogni mese, per una durata pari ai mesi di contribuzione accreditati fra il 1° gennaio dell’anno che precede l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso;
- ha una durata massima di 12 mesi. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.