Cos’è la NASpI
La NASpI è un sussidio che lo Stato italiano riconosce ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Serve come sostegno al reddito per un periodo, mentre si è disoccupati.
Cosa cambia nel 2025
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, articolo 1, comma 171) sono state introdotte alcune modifiche/importanti novità riguardo ai requisiti per ottenere la NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano dal 1° gennaio 2025.
In particolare:
- Se nei 12 mesi precedenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro (per cui si richiede la NASpI), il lavoratore aveva interrotto un contratto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, allora serve checi sia un periodo di almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra l’evento volontario (dimissioni o risoluzione consensuale) e l’evento involontario (la perdita del lavoro per cui si chiede la NASpI) per avere diritto alla prestazione.
- Eccezioni: non si applica questo nuovo requisito nelle seguenti situazioni:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cioè certe conciliazioni/procedure protette).
- Il nuovo requisito non sostituisce quello “storico”: cioè rimane valido il criterio che serve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione.
Requisiti generali (includendo le novità)
Per poter richiedere la NASpI, oggi servono:
- Stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, cessazione contrattuale, ecc.). Dimissioni volontarie non danno diritto, salvo le eccezioni di cui sopra.
- Avere un rapporto di lavoro subordinato che generi contribuzione versata all’INPS.
- Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Questo è il requisito base storico.
- Se c’è stata una cessazione volontaria (o risoluzione consensuale) da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la perdita involontaria dell’impiego, serve anche il requisito di 13 settimane di contribuzione tra questi due eventi.
Quanto si riceve e come si calcola
- L’indennità si basa sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni.
- Per la parte iniziale della retribuzione (fino a una certa soglia), si applica una percentuale (es. 75 %), oltre la soglia una percentuale ridotta (es. 25 %) fino al massimale. Per il 2025, il massimale mensile è stato aggiornato: la NASpI non può superare € 1.562,82 al mese.
- Dopo un certo numero di mesi di fruizione, l’indennità si riduce del 3% al mese: dal quarto mese per la maggior parte; ma per chi ha più di 55 anni, il calo può scattare dopo otto mesi.
Quando è possibile fare domanda
- La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
| Requisito | Prima del 1° gennaio 2025 | Dal 1° gennaio 2025 (nuove regole) |
|---|---|---|
| Stato di disoccupazione involontaria | Serve per ottenere NASpI (licenziamento, scadenza contratto, etc.). Anche dimissioni per giusta causa, maternità/paternità, risoluzione consensuale in casi particolari. | Resta il requisito. Viene rafforzato nei casi in cui si è stati assunti dopo dimissioni volontarie/risoluzione consensuale. |
| Contribuzione minima | Almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti la disoccupazione. | Restano le 13 settimane, ma con un nuovo requisito aggiuntivo se nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro si è avuto un rapporto a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. In quel caso, le 13 settimane devono essere maturate nel periodo compreso dal termine di quel rapporto fino alla perdita involontaria. |
| Eccezioni al nuovo requisito | Non esisteva questo vincolo aggiuntivo finché non si verificava il caso concreto. | Se il lavoratore ha interrotto il contratto per: • dimissioni per giusta causa; • dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità; • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604) — in questi casi non si applica il nuovo requisito delle 13 settimane tra i due eventi. |